La Legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301.
Tra le novità di rilievo si segnala l’introduzione dell’articolo 1-bis, recante “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.
La norma introduce il termine di 30 giorni per l’espletamento della formazione in materia di sicurezza nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande definiti dall’articolo 5, Legge n. 287/1991.
Si tratta, nello specifico, di:
- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- esercizi di cui ai punti precedenti, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata insieme ad attività di trattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari);
- esercizi di cui al punto 2 nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
In tali strutture, la formazione e l’eventuale addestramento specifico dei lavoratori dovrà quindi giungere a conclusione entro il termine di 30 giorni che decorre dalla costituzione del rapporto di lavoro ovvero dall’inizio dell’utilizzazione, laddove si tratti di somministrazione di lavoro.