L’INPS, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Legge 18 luglio 2025, n. 106, ha emesso la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025 per fornire indicazioni in merito alle ulteriori tutele a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche in vigore dal 1° gennaio 2026.
La norma ha previsto per i lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche (in fase attiva o follow-up precoce), malattie invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità civile pari o superiore al 74% il riconoscimento di un permesso retribuito aggiuntivo pari a 10 ore annue.
Tale riconoscimento è previsto anche ai lavoratori dipendenti genitori di figli minorenni affetti dalle medesime patologie e con analogo grado di invalidità.
Il permesso è aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, è fruibile esclusivamente a ore intere, spetta anche in caso di più figli minorenni e non è pregiudicato dalla fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore.
Il lavoratore interessato dovrà presentare richiesta preventiva al datore di lavoro, dichiarando il possesso dei requisiti di legge e allegando la prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o da medico specialista operante presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata e la documentazione attestante il riconoscimento dell’invalidità civile pari o superiore al 74%.
A seguito della fruizione del permesso, il lavoratore dovrà consegnare attestazione della struttura sanitaria presso la quale è stata effettuata la prestazione.
Per le ore di permesso fruite è riconosciuta un’indennità economica pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera, rapportata a ore, che viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga e recuperata dallo stesso tramite conguaglio contributivo INPS.
Per i periodi di permesso è riconosciuta la contribuzione figurativa.