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Ingresso dei Lavoratori Stranieri: le Nuove Regole 2025 per Flussi, Nulla Osta e Contratti di Soggiorno

La Legge n. 179 del 1° dicembre 2025, che converte con modifiche il Decreto-Legge n. 146/2025, introduce una serie di interventi finalizzati a rendere più efficace e ordinato l’ingresso regolare dei lavoratori stranieri e la gestione dei flussi migratori. Le nuove norme, in vigore dal 2 dicembre 2025, toccano vari aspetti rilevanti per i datori di lavoro.

Una delle principali novità riguarda i termini per la conferma delle procedure: vengono infatti ampliati alcuni tempi fondamentali, come quello entro cui il datore di lavoro deve confermare la richiesta di nulla osta dopo la verifica della domanda di visto, ora pari a 15 giorni. Anche il termine per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, sia per lavoro subordinato ordinario sia stagionale, viene portato a 15 giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia. Viene inoltre chiarito che tali adempimenti possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro o tramite professionisti abilitati o associazioni datoriali.

Il decreto stabilizza anche la procedura di precompilazione delle domande di nulla osta tramite il portale del Ministero dell’Interno. Ai datori di lavoro è consentito inviare, come utenti privati, fino a tre richieste per ciascun anno previsto dal Decreto flussi, salvo che si avvalgano di organizzazioni di categoria o agenzie autorizzate, per le quali il limite non si applica. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà inoltre svolgere verifiche preventive sui datori di lavoro che utilizzano la procedura telematica.

Un altro ambito importante riguarda i programmi di formazione nei Paesi di origine. La legge riformula l’articolo relativo all’ingresso di lavoratori che abbiano concluso corsi di formazione professionale o civico-linguistica organizzati sulla base dei fabbisogni del mercato italiano. L’ingresso avviene fuori quota, e la domanda di visto deve essere presentata entro sei mesi dal termine del corso (termine che, in via sperimentale fino al 2027, è esteso a 12 mesi). Viene definito un sistema più strutturato di comunicazioni tra Ministero del Lavoro, Interno ed Esteri per garantire controlli tempestivi.

La legge interviene anche sul settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria: viene prorogato fino al 2028 il regime sperimentale che consente l’ingresso fuori quota di 10.000 lavoratori all’anno per l’assistenza a persone con disabilità, grandi anziani e — novità introdotta in sede di conversione — bambini fino a 6 anni.

Tra le misure confermate, viene specificato che i termini per il rilascio del nulla osta decorrono dal momento in cui la domanda viene imputata alla quota d’ingresso, e non dalla data della sua presentazione, rendendo così più rapido l’iter amministrativo. Inoltre, è ribadito che il lavoratore straniero può soggiornare e lavorare in attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, purché in possesso della ricevuta che attesti la presentazione della richiesta e fino ad eventuali comunicazioni ostative delle autorità competenti.

Infine, vengono estesi i diritti connessi ai permessi per casi speciali. I permessi per protezione sociale e per vittime di sfruttamento lavorativo passano da sei mesi a un anno ed entrambi risultano rinnovabili. Sia i titolari di questi permessi, sia le vittime di violenza domestica, ottengono inoltre l’accesso all’Assegno di inclusione, senza che si applichino i requisiti ordinari di cittadinanza, residenza e condizione economica.