L’Inps, con il messaggio n. 401/2025 del 31 gennaio 2025, ha fornito precisazioni in merito alla durata dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (cd. Bonus mamme).
La Legge di bilancio 2024 aveva previsto, a favore delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
L’esonero di cui sopra era stato esteso, in via sperimentale, per il solo anno 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Quest’ultimo, ha cessato di avere applicazione il 31 dicembre 2024. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, potrà essere richiesto solo l’esonero per le lavoratrici madri di tre o più figli. Tale misura, può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita, l’affido o l’adozione del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025 – 2026. In suddetti casi, la decontribuzione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, purché la lavoratrice madre sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.